Pensioni

CHE COS’E’

È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata, che hanno:

  • raggiunto l’età stabilita dalla legge;
  • perfezionato l’anzianità contributiva e assicurativa richiesta.

 

A CHI SPETTA

1) Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Requisito contributivo – A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.
Requisito anagrafico – Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici:

 

a) lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO, nonché assicurate al Fondo FS e al Fondo quiescenza Poste

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 62 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 62 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 65 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

b) lavoratrici autonome e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 63 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 64 anni e 9 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 66 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

c) lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

d) lavoratori autonomi e gestione separata:

 

dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 66 anni
dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 66 anni e 3 mesi
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 66 anni e 7 mesi
dal 1° gennaio 2019 66 anni e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita

 

2) Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

 

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:

 

a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico di cui al precedente punto 1),  se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia) ;

 

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita il requisito anagrafico dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, è di 70 anni e 3 mesi e dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018  è di 70 anni e 7 mesi. Dal 2019 lo stesso requisito potrà subire ulteriori incrementi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.

 

LA DOMANDA

La domanda di pensione di vecchiaia si presenta esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:

  • web –  richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto.
  • tramite i servizi del nostro Patronato Enasc autorizzati dall’Istituto, che mettono a disposizione dei cittadini i necessari servizi telematici.

 

QUANDO SPETTA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti. Infine, su richiesta dell’interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

 

Per gli iscritti alla gestione esclusiva dell’AGO la pensione decorre dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti.

 

Ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, fermo restando che, qualora la rioccupazione intervenga presso diverso datore di lavoro, non occorre una soluzione di continuità con la precedente attività lavorativa.  Non è, invece, richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.

 

Per le decorrenze delle pensioni degli iscritti alle Gestioni esclusive dell’AGO consulta il file Decorrenze Gestioni esclusive dell’AGO.