NASPI
COSA E’
E’ una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.
A CHI SPETTA
Spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, ivi compresi:
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.
A CHI NON SPETTA
Non sono destinatari della indennità di disoccupazione NASpI:
- i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa.
Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione NASpI i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.
QUANDO SPETTA
Spetta in presenza dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario;
- requisito contributivo;
- requisito lavorativo.
A differenza di quanto prescritto in materia di ASpI dall’art. 2, comma 4 lett. b), della legge 28 giugno 2012 n.92 – che prevedeva tra i requisiti di accesso alla prestazione che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione – ai fini del diritto alla NASpI non è richiesto analogo requisito.
STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIO
In attesa dell’istituzione del portale nazionale delle politiche del lavoro di cui al d. lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:
- dimissioni: il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio – ovvero di dimissioni per giusta causa.
- risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
- se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
- qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
In relazione all’ipotesi di dimissioni per giusta causa l’Inps – Circolare n. 97/2003 – sì è conformata all’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 269/2002. Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui sussiste l’ipotesi di dimissioni “per giusta causa” allorché le dimissioni non siano riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ma siano indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.
Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Con la successiva circolare n. 163/2000 sono state indicate le fattispecie – riconosciute dalla giurisprudenza – di dimissioni per giusta causa, che di seguito si elencano:
- mancato pagamento della retribuzione;
- aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- ipotesi di mobbing, intendendosi per tale la lesione dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
- spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
Nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex art. 700 c.p.c., sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Qualora le dimissioni siano determinate da mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di “difendersi in giudizio”. Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà l’indennità eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
Si precisa, inoltre, che la presentazione della domanda di indennità NASpI all’INPS equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – istituita con D.Lgs. n.150 del 2015, art. 4 – ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive.
Il disoccupato che abbia presentato domanda di indennità NASpI è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro i successivi quindici giorni ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato.
REQUISITO CONTRIBUTIVO
Sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
- i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
- i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
- i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione NASpI, sulla base del criterio della prevalenza nell’ambito del periodo di osservazione.
Tenuto conto che ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola ed extra agricola sono previste differenti forme di tutela in ordine ai requisiti minimi ed ai termini di decadenza per la presentazione della relativa domanda, in presenza di contribuzione mista nel quadriennio di osservazione sarà necessario verificare preliminarmente la prevalenza in agricoltura o in industria;
Qualora dall’osservazione del quadriennio si rilevi prevalenza di contribuzione in agricoltura, si procede in subordine ad una ulteriore verifica della contribuzione prevalente negli ultimi dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro a seguito della quale è stata presentata domanda di NASpI. Se nei predetti ultimi dodici mesi si rileva prevalenza di contribuzione non agricola, la domanda di NASpI potrà essere accolta.
Si ricorda che per il riconoscimento di una settimana contributiva sono necessari 6 contributi agricoli giornalieri.
Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:
- i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
- i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
- i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970;
- i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
Ai fini della determinazione del quadriennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi – non considerati utili – devono essere neutralizzati, con conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
In relazione ai lavoratori in somministrazione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato con indennità di disponibilità, di cui all’art.34 del D.Lgs. n.81 del 2015, ed a quelli inseriti nelle procedure di riqualificazione professionale di cui all’art.25 del CCNL per le Agenzie di somministrazione del lavoro, i periodi di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore è inserito nelle procedure di riqualificazione professionale non possono essere neutralizzati ai fini della ricerca del requisito contributivo.
REQUISITO LAVORATIVO (ALMENO TRENTA GIORNATE DI EFFETTIVO LAVORO NEGLI ULTIMI DODICI MESI)
Sono necessarie almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
In relazione ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – per i quali non si dispone di un dato relativo al numero di giornate effettivamente lavorate – la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane – considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna – equivale a trenta giornate di lavoro.
Tenuto conto che per l’accredito delle settimane si fa riferimento al trimestre solare e che per la copertura di una settimana sono necessarie 24 ore, le settimane accreditate nel trimestre si calcolano sommando tutte le ore di lavoro presenti nel trimestre e dividendo le stesse per 24: ad esempio, 80 ore lavorate nel trimestre/24=3,33 settimane di contribuzione, arrotondate a 4.
Il requisito si intende soddisfatto quando, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, il numero di settimane risultante dalla somma dei contributi settimanali riconosciuti per ciascun trimestre – e versati dal datore di lavoro o dai datori di lavoro se il lavoratore aveva in essere più rapporti – è pari o superiore a cinque.
Con riferimento alle altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.
Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.
Alcuni eventi determinano l’ampliamento, pari alla durata degli stessi, del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate, qualora si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione:
- malattia e infortunio sul lavoro;
- cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore
- assenze per congedi e permessi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- periodi di assenza dal lavoro per congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata o dovuta contribuzione;
- periodi di assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di percezione dell’indennità di disponibilità e quelli durante i quali il lavoratore in somministrazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è inserito nelle procedure di riqualificazione;
- periodi di fruizione di aspettativa non retribuita per motivi politici e sindacali di cui all’art.31 della legge n.300 del 1970;
- periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.
LA DOMANDA
La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
- Enti di Patronato: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:
- dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
- dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
DECORRENZA
L’indennità di disoccupazione NASpI spetta:
- dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
- dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
- dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.
L’eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non può dare luogo a sospensione della prestazione, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 22 del 2015.
LA DURATA
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile. E’ parimenti esclusa interamente la contribuzione che ha dato luogo a prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
I periodi di contribuzione relativi al o ai rapporti di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione, non avendo dato luogo ad alcuna prestazione, sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI.
Esclusivamente con riferimento ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 31/12/2015, qualora la durata della NASpI sia inferiore a sei mesi, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (art. 43, comma 4, D.Lgs. n.148 del 2015).
LA SOSPENSIONE
La sospensione della prestazione opera nelle seguenti ipotesi:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l’indennità NASpI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
- nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
- omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.
L’IMPORTO DELL’INDENNITA’
La misura della prestazione è pari (circ. 94 del 12/5/2015):
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
- al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2015 pari ad € 1.300,00). All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO
L’ indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
RIDUZIONE DELL’INDENNITÀ
L’importo dell’indennità si riduce:
a) nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell’anno, se precedente). Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo, o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se l’attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;
b) nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del percettore di NASpI, qualora il reddito che ne derivi sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi previsti, rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data iniziale del rapporto di lavoro subordinato e la data in cui termina il godimento dell’indennità o se anteriore la fine dell’anno, a condizione:
- che il percettore comunichi all’INPS il reddito annuo previsto, entro un mese dall’inizio dell’attività;
- che il datore di lavoro o l’utilizzatore, nel caso di contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI, e che non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
c) nell’ipotesi in cui il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei due rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione e qualora il reddito percepito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso la NASpI è concessa per un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell’anno, se precedente), purché comunichi entro un mese all’INPS il reddito che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere;
d) qualora il soggetto percettore di indennità NASpI svolga attività di lavoro accessorio e preveda di trarre dalla stessa un reddito annuo compreso tra 3.000 euro e 7.000 euro. In tal caso la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso, rapportato al periodo compreso tra la data di inizio attività e quella in cui termina il godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se l’attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;
e) nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, qualora il reddito prodotto sia tale da consentire il mantenimento dello stato di disoccupazione. In tal caso l’importo della NASpI è ridotto di un importo pari all’80% del predetto reddito.
INCENTIVO ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’ (LIQUIDAZIONE ANTICIPATA della NASpI)
Il beneficiario di indennità NASpI, che intenda avviare un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale ovvero sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in un’unica soluzione dell’importo complessivo spettante e non ancora erogato. A tal fine, l’assicurato è tenuto a presentare la domanda di anticipazione in via telematica, a pena di decadenza entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione delle quote di capitale della società cooperativa, ovvero dalla presentazione della domanda di NASpI se l’attività era già stata avviata precedentemente alla cessazione che ha fatto sorgere il diritto alla NASpI.
L’anticipazione, eventualmente ottenuta, deve essere restituita per intero nel caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato instaurato prima della scadenza del periodo per il quale è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI, salvo il caso in cui il rapporto venga instaurato con la società cooperativa della quale il percettore della NASpI ha sottoscritto una quota del capitale sociale.
Qualora il percettore di NASpI sia beneficiario dell’indennità in misura ridotta per effetto di precedente opzione per il cumulo, la prestazione anticipata sarà erogata considerando l’importo residuo da corrispondere senza l’applicazione della riduzione stessa.
MODALITA’ DI RISCOSSIONE
L’indennità può essere riscossa:
- mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
- mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia massima stabilita con legge (attualmente 1.000 euro, come previsto dal decreto legge 4 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214)
NUOVA ATTIVITA’ LAVORATIVA
Attività di lavoro subordinato: in costanza di percezione di indennità NASpI, la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato dal quale derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione determina la decadenza dalla prestazione, qualora la durata del nuovo rapporto sia superiore a sei mesi o a tempo indeterminato. Al contrario, nell’ipotesi di contratto di durata pari o inferiore al predetto limite, la prestazione è sospesa d’ufficio per l’intera durata del rapporto di lavoro, per essere nuovamente corrisposta per il periodo residuo al termine della sospensione.
La sospensione opera anche nell’ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, stipulato presso uno stato estero, appartenente all’UE o extracomunitario. Qualora il reddito presunto derivante dal nuovo contratto di lavoro subordinato sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, la prestazione viene erogata in misura ridotta alle seguenti condizioni:
- che il percettore comunichi all’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che prevede di trarre dal nuovo rapporto;
- che il datore di lavoro (o l’utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro (o dall’utilizzatore) per il quale il percettore prestava la propria attività lavorativa quando è cessato il rapporto di lavoro che ha fatto insorgere il diritto alla NASpI, e che non presenti rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Ricorrendo entrambe le condizioni, l’importo dell’indennità è ridotto di una somma pari all’80% del reddito annuo presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio della nuova attività e il termine finale di godimento della NASpI o, se antecedente, la fine dell’anno. La mancata comunicazione del reddito determina la sospensione della prestazione nell’ipotesi di nuovo rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, ovvero la decadenza dalla stessa in caso di contratto di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato.
Attività lavorativa in forma autonoma: nelle ipotesi di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura dell’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e la data finale dell’indennità o, se precedente, la fine dell’anno, a condizione che l’interessato comunichi all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall’inizio della nuova attività o dalla presentazione della domanda di NASpI, nel caso in cui l’attività autonoma fosse precedente rispetto allo stato di disoccupazione. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso una dichiarazione ” a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o diminuzione. In tal caso l’indennità verrà rideterminata.
Qualora il reddito annuo presunto sia superiore al previsto limite per la conservazione dello stato di disoccupazione, si applica l’istituto della decadenza.
La mancata comunicazione del reddito presunto entro il previsto termine perentorio produce decadenza dalla prestazione.
Attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio con voucher): la NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile.
Nel caso in cui i compensi superino il predetto limite ma siano inferiori a 7.000 euro la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso, rapportato al periodo intercorrente tra l’inizio dell’attività e il termine finale di godimento dell’indennità, o la fine dell’anno se precedente.
Attività di lavoro all’estero:
- il soggetto percettore di indennità NASpI che si rechi in cerca di occupazione in un paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione – ovvero in un paese non comunitario ma che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione – dovrà iscriversi come persona in cerca di lavoro nello Stato ospitante. Una volta occupato presso il predetto Stato, il soggetto decadrà dal diritto alla NASpI (artt. n.7, 63 e 64 del Regolamento UE n.883 del 2004);
- al soggetto percettore di indennità NASpI che si rechi presso un paese che applica la normativa comunitaria – ovvero in un paese non comunitario ma che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione – avendo già stipulato un contratto di lavoro, si applica l’istituto della sospensione fino ad un massimo di sei mesi. Terminato il contratto, l’indennità sospesa verrà ripristinata a condizione che il soggetto non abbia richiesto analoga prestazione al paese ospitante;
- se il soggetto percettore di indennità NASpI si reca in un paese non comunitario e non convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione, avendo già stipulato un contratto di lavoro nel paese in cui si reca, l’indennità NASpI sarà sospesa per un massimo di sei mesi. Qualora, invece, l’interessato si rechi presso uno dei predetti paesi per brevi periodi e per motivi documentati, l’indennità continuerà ad essere corrisposta anche in relazione alle giornate di permanenza all’estero, purché produca idonea documentazione attestante i motivi del soggiorno (Messaggio n.367 del 8/1/2009);
- nel caso in cui il titolare di indennità NASpI stipuli in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un paese che applica la normativa comunitaria, trovano applicazione gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza come nelle ipotesi di percettore di NASpI che si rioccupi in Italia.
DECADENZA
Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall’inizio dell’attività;
c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASpI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASpI;
d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall’avvio dell’attività;
e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità NASpI;
g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 2015).
L’art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 ha introdotto misure volte a rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni, di cui al suddetto art.7 del D.Lgs. n.22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.
Per l’inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art. 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione. La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti ipotesi:
- mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
- mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
- mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
- mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2015.
Per i casi di cui al n. 2 e al n.4 non si ha decadenza quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
I percettori dell’indennità di disoccupazione NASpI possono richiedere l’assegno al nucleo familiare, sussistendone i requisiti. I requisiti sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l’importo dell’indennità).
I contributi figurativi sono utili ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici; non sono utili ai fini del conseguimento del diritto, nei soli casi in cui la normativa richieda il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
ISTITUTI IN VIGORE
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni che disciplinano l’indennità NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI e DS (art. 14 D.Lgs. del 4 marzo 2015 n.22 e art. 2, co. 24 bis della L. 28 giugno 2012 n. 92).