ANF
ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni familiari sono una prestazione a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori italiani, comunitari ed extracomunitari lavoranti nel territorio italiano, il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.
A CHI SPETTA
- ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- ai piccoli coltivatori diretti;
- ai titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
COSA SPETTA E PER CHI SPETTA
Spetta un assegno per ogni familiare vivente a carico.
E’ considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.
I familiari per i quali possono essere richiesti gli assegni sono:
- il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i figli o equiparati anche se non conviventi:
- di età inferiore a 18 anni;
- apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
- universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
- inabili al lavoro (senza limiti di età);
- i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
- di età inferiore a 18 anni;
- apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni);
- universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea);
- inabili al lavoro (senza limiti di età);
- gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.
- i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Il coniuge affidatario che non abbia titolo autonomo alla percezione di assegni può avere diritto al riconoscimento del diritto sulla posizione del coniuge non affidatario
REDDITI
Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito (riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per la corresponsione degli assegni familiari ( ultima circolare INPS n. 182 del 24/12/2013). Superata una prima fascia di reddito avverrà la riduzione della corresponsione degli assegni familiari; qualora venga superata anche la seconda fascia di reddito, avverrà la cessazione dell’erogazione degli assegni familiari.
LA DOMANDA
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”;
- Contact Center – attraverso il numero 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
Qualora la domanda venga presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei 5 anni precedenti (prescrizione quinquennale).
N.B.: Nel caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiari a carico, devono essere presentati nuovi modelli reddituali.
Gli assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’Inps.
QUANTO SPETTA
- Euro 8,18 mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
- Euro 10,21 mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
- Euro 1,21 mensili ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati